Ecco il nostro Statuto societario.

STATUTO A.S.D.

“San Luigi Trenno A.S.D.”

Art. 1 – Denominazione e Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Milano Piazza San Giovanni 4 l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “San Luigi Trenno A.S.D.” (d’ora in poi: “Associazione”).

L’Associazione ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se rimane nel territorio del Comune di Milano.

I colori sociali dell’Associazione sono il bianco e il rosso. Il logo riproduce, stilizzato, il giglio di San Luigi Gonzaga.

Art. 2 – Scopo    

L’Associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.

L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di S. Giovanni Battista in Trenno e aderirà al CSI (Centro Sportivo Italiano) e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI.

L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

 L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite “commerciali” dalla normativa in vigore.

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

Art. 3 – Attività  

L’oggetto sociale dell’Associazione è l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina Calcio

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Potrà, a titolo meramente esemplificativo:

organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione

organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali;

organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.

L’Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di S. Giovanni Battista in Trenno e delle altre parrocchie limitrofe, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L’Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze amministrative.

L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione maggiorenni e minorenni che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all’attività associativa.

La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea.

Possono aderire all’associazione anche i soci che non intendono partecipare personalmente all’attività sportiva.

Sono tenuti a tesserarsi alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva cui aderisce l’Associazione solo i soci che intendono partecipare all’attività sportiva, anche in qualità di allenatori, dirigenti e accompagnatori.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e assumono i medesimi doveri nei confronti dell’Associazione, fatti salvi quelli derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva come atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne o da un genitore o da chi ne fa le veci se minorenne.

L’ammissione tra i soci è deliberata dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell’Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente articolo e all’art. 5.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo onorifico di Socio Onorario a coloro che operano o hanno operato con particolare impegno a favore della Associazione. I soci onorari, che hanno accettato tale titolo, non hanno diritto di voto e non sono tenuti a pagare la quota annuale o ad altri versamenti.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda.

Tutti i soci maggiorenni possono esercitare il diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a far parte degli organi associativi. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, le decisioni degli Organi associativi, le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l’Associazione è affiliata, nonché di corrispondere le quote associative annuali e i contributi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all’ente cui è affiliata l’Associazione, ove richiesto.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dalla Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l’Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

Il socio può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi. Può essere escluso dall’Associazione il socio che rimane assente per tre esercizi consecutivi all’Assemblea annuale che approva il rendiconto. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Il socio è considerato moroso qualora non versi la propria quota associativa annuale o i contributi specifici dovuti entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo. La morosità e il mancato rinnovo del tesseramento sono definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Il socio può richiedere l’applicazione delle eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l’Associazione è affiliata.

Art. 7 – Irripetibilità dei versamenti

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

–             l’Assemblea dei soci,

–             il Consiglio Direttivo,

–             il Presidente.

La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

Art. 9 – L’Assemblea e sue competenze

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Deve essere convocata per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.

È inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che possono intervenire all’Assemblea ai sensi dell’art. 11.

In particolare, compete all’Assemblea:

–             esaminare i problemi di ordine generale, fissare le direttive per l’attività dell’Associazione, discutere e deliberare sulle relazioni relative all’attività sociale,

–             definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo,

–             eleggere i membri del Consiglio Direttivo,

–             determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote sociali annuali,

–             accettare, su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui è connesso un onere,

–             deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail, sms, whatsapp, telegram), e comunque anche con affissione dell’avviso presso la sede. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del

sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare

l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 – Intervento in Assemblea e quorum

Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci, esclusi i soci morosi anche se non ancora definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo, ma solo i soci maggiorenni possono votare.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di un numero di deleghe massimo stabilito dalle leggi e regolamenti in vigore.

Ai fini delle maggioranze richieste dagli articoli seguenti si computano solo i soci che possono votare.

Art. 12 – Validità dell’Assemblea e delle delibere

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione statutaria.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone. Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell’Assemblea.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione e resta in carica 4 anni. I consiglieri possono essere rieletti. Il numero dei membri del Consiglio è determinato dall’Assemblea convocata per la loro elezione; non può essere inferiore a tre, né superiore a undici.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali è dato diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia di S. Giovanni Battista in Trenno o di altra figura con responsabilità ecclesiale a ciò delegata dal parroco stesso.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni, salvo quelle di competenza di altri Organi. Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

–             elegge il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio;

–             attua le deliberazioni dell’Assemblea,

–             determina, con maggioranza superiore ai 2/3 dei membri, le specialità sportive,

–             definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il consulente ecclesiastico, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali,

–             accoglie le domande di adesione presentate da nuovi soci,

–             elegge, se vi è la necessità, un Vicepresidente tra i consiglieri,

–             nomina il Tesoriere su proposta del Presidente,

–             fissa la data dell’Assemblea annuale e predisporre l’ordine del giorno,

–             delibera l’importo della quota associativa annuale e ogni altro contributo relativo alle attività della Associazione,

–             delibera gli incarichi associativi, prestando particolare attenzione agli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori,

–             accetta le liberalità e le donazioni che non sono riservate all’Assemblea,

–             predispone il bilancio preventivo,

–             redige il rendiconto e predispone la relazione annuale circa l’attività associativa,

–             assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività,

–             propone all’Assemblea la conclusione di contratti di lavoro subordinato,

–             adotta le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione,

–             delibera il Regolamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Qualora non vi siano “primi non eletti”, i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri inviata a tutti i consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail).

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due terzi dei membri, nel caso di regolare convocazione; oppure quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

Art. 17 – Il Presidente  

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e:

cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,

convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione,

accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere,

accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l’Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere, ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare ne fa le veci il Vicepresidente, se eletto, oppure il consigliere più anziano per elezione o età.

Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona. Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

–             la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo,

inserendoli nei rispettivi libri,

–             la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti,

–             l’invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Risorse economiche

Il Fondo di dotazione della Associazione è costituito dai beni conferiti all’Associazione all’atto della sua costituzione e potrà essere incrementato con :

–             acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

–             lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

–             sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo:

  • della rendita del fondo di dotazione,
  • delle quote associative annuali e di ogni altro contributo richiesto ai propri soci, dei corrispettivi relativi alle attività aperte ai non soci, delle liberalità pubbliche e private, dei contributi pubblici, delle raccolte occasionali di fondi,di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 20 – L’Anno associativo

L’esercizio associativo ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo. Il termine di approvazione può essere esteso fino a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo in caso di ragioni di natura eccezionale di cui dovrà essere fatta menzione in nota al rendiconto o nel verbale di approvazione del medesimo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere visionati dai soci.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 – Modifiche Statutarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con al maggioranza dei 2/3 dei soci che hanno diritto a partecipare all’Assemblea stessa.

Art. 22 – Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei soci che hanno diritto di voto all’Assemblea stessa.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti individuati dall’Assemblea dei soci, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 23 – Norme speciali

L’Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui è affiliata.

Art. 24 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui è affiliata.